Credito imposta formazione

Credito d’imposta formazione 4.0

Published On: 5 Dicembre 2022
CONCESSIONE DI CREDITI PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

35.13_CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, le imprese possono fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1, commi da 210 a 217, della legge di Bilancio 2020.

La legge di Bilancio 2021 (comma 1064, lettere i) ed l)) non solo ne ha prorogato la validità fino al 2022, ma ha anche ampliato i costi agevolabili, ricomprendendo:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, come spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento di strumenti e attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

Misura credito imposta

  • Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro.

  • Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

  • Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Attività ammissibili

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.

1. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

2. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle succitate,

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