235.5 Fondo transizione industriale

Published On: 6 Ottobre 2023Tags: ,

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Beneficiari

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Programmi di investimenti finanziati

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

a) una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

  • I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo.

  • Devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro.

I programmi di investimenti devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile).

  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali).

  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione.

  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • Spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza.

  • Spese di personale.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

In particolare
  • Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

    Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

  • Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

  • Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

  • Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

  • Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:
  • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Termini di presentazione delle domande di agevolazione

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

Per contatti

MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni

Ufficio Direzionale  Via Vincenzo Monti n. 47 Milano
Sede Via Forestale n. 32 – 23017 Morbegno (SO)
Tel: +39 0342-615355
Tel: +390342-671779

segreteria@mt-consulting.it
direzione@mt-consulting.it

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. L’operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Beneficiari

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

  • operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  • aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

  • non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

Programmi di investimenti finanziati

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

a) una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.

b) un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.

  • I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo.

  • Devono prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro.

I programmi di investimenti devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

  • Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile).

  • Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali).

  • Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione.

  • Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • Spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza.

  • Spese di personale.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

In particolare

– Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell’aiuto.

    Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

  • Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

  • Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

– Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

  • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

– Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:

  • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

Termini di presentazione delle domande di agevolazione

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento. Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

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