Bando 209 – Nuova legge Sabatini Green
Incentivo destinato alle PMI che realizzano investimenti green anche in operazioni in leasing finanziario.
Descrizione del procedimento
Descrizione del procedimento
L’intervento agevolativo è così articolato:
i. La PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione e la correlata richiesta di finanziamento per l’acquisizione di investimenti.
ii. La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.
iii. La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso.
iv. La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
v. Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda. Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia.
Investimenti ammissibili
I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità);
a software e tecnologie digitali.
Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
Caratteristiche del finanziamento
Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2018 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.
Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:
A. Essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
B. Avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene, ovvero alla data di collaudo, se successiva;
C. Essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Il limite massimo di due milioni di euro è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Ministero a favore di una singola PMI a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013. Il limite minimo di ventimila euro è riferito alla singola domanda di agevolazione. Entro il limite massimo di due milioni di euro di finanziamento la PMI può presentare una o più domande di agevolazione.
D. Essere erogato in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene;
Agevolazioni ottenibili
Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti 4.0;
- 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023) da parte di aziende in possesso di Certificazioni Ambientali di processo o di prodotto.
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili, come previsto dall’art. 5 del decreto, riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità produttiva dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA.
Per contatti
MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni
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