Bando INAIL 2024

Bando INAIL 2024 – investire sulla sicurezza

Published On: 8 Gennaio 2024Tags: ,

Contributo a fondo perso fino al 65% e massimo euro 130.000,00 per investimenti in materia di sicurezza

15_Bando INAIL 2024 – investire sulla sicurezza

L’ Inail finanzia con contributi in conto capitale a fondo perso le spese sostenute con l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabili, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. Ha la finalità di arrivare a soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, conseguire la riduzione del livello di rumorosità e rischio infortunistico mediante lavoro manuale.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda in una sola regione o provincia autonoma per una sola tipologia di progetto riguardante una sola unità produttiva. Le tipologie dei progetti finanziabili sono di seguito indicate.

I titolari di cariche e qualifiche aziendali che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e per gli enti del terzo settore definiti all’articolo 6, il legale rappresentante, ovvero, per le società di persone, anche i soci amministratori con potere di rappresentanza in materia di sicurezza sul lavoro non abbiano riportato condanne, inflitte con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che al momento della domanda sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 e seguenti del codice penale o che il reato si sia estinto.

Cumulo incentivo INAIL

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3 e 4, concedibili ai sensi dei Regolamenti (UE) n.1407/2013, (UE) 1408/2013 – come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 – e (UE) n.717/2014 non sono cumulabili con altri aiuti, anche a titolo de minimis, relativamente alle stesse spese ammissibili, fatto salvo le seguenti misure:

  • garanzia sul credito;

  • Accesso a Fondi di garanzia

In caso di superamento del limite de-minimis l’azienda può chiedere la riduzione del contributo considerando il plafond disponibile.

Asse di finanziamento 1 – Riduzione dei rischi Tecnopratici

a Riduzione del rischio chimico
b Riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
c Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
d Riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone
e Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione
f Riduzione del rischio emergenza nel settore della Pesca
g Riduzione del rischio emergenza nel settore della Pesca
  • L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese di progetto e le spese tecniche e assimilabili, è finanziato del 65% dovendo rispecchiare il contributo minimo erogabile di 5.000€ e il contributo massimo di 130.000€.

  • Non sono ammissibili i veicoli a motore

  • Riduzione del rischio chimico:

    • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
    • cappe di aspirazione
    • cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
    • sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)
  • Macchine

    • Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili ad esclusione di quelle semoventi con operatore a bordo.
    • Non sono finanziabili le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010.
    • Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e possono essere alienate mediante vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto; è
    • comunque facoltà dell’impresa rottamarle.
    • I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello
      di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica
      dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; i dati relativi all’emissione acustica devono essere
      quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:
      • LpA ≥ 3 dB(A)
      • LwA ≥ 3 dB(A)
  • Riduzione del rischio vibrazioni meccaniche

    1.martelli demolitori
    2. perforatori
    3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici
    4. seghe e motoseghe
    5. decespugliatori, tagliaerba
    6. motocoltivatori
    7. chiodatrici
    8. compattatori vibro-cemento
    9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici
    10. cubettatrici
    11. ribattitrici
    12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso

  • Riduzione del rischio di movimentazione manuale di persone

    L’acquisto dei seguenti dispositivi medici e dei relativi accessori che consentono di spostare più facilmente le persone riducendo le
    sollecitazioni meccaniche per il rachide dell’operatore:
    • teli ad alto scorrimento
    • tavole di scorrimento
    • assi in materiale rigido
    • cinture ergonomiche
    • carrozzine
    • dischi girevoli
    • ausili specifici per grandi obesi
    • attrezzature idonee al sollevamento di persone
    • la sostituzione di letti di degenza

  • Riduzione del rischio MMC

    • sistemi automatici di alimentazione e scarico
    • robot
    • pallettizzatori e depallettizzatori automatici
  • Riduzione del rischio emergenza nel settore della pesca:

    • dispositivi lanciasagola
    • trasmettitori di localizzazione di emergenza automatici in caso di ribaltamento dell’unità
    • radiogoniometri
    • giubbotti di salvataggio autogonfiabili con integrati trasmettitori di localizzazione di emergenza (PLB) dotati di luci stroboscopiche e imbraghi per verricellamento tute stagne da sopravvivenza e lavoro, finalizzate alla protezione termica, in trilaminato con rinforzi in Kevlar
    • defibrillatore semi automatico esterno (DAE)
    • sistemi di comunicazione integrata nei caschi individuali con auricolare e microfono stagni
    • scale di recupero uomo a mare
    • zattere di salvataggio
  • Riduzione del rischio di movimentazione manuale dei carichi nel settore della pesca.
    Progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di:

    • sistemi di trasporto e/o di alimentazione
    • piattaforme rialzabili
    • macchine e nastri per la vagliatura e il trasporto del pescato
    • dispositivi per la movimentazione automatica di aggancio dei divergenti con imbarco
    • dispositivi per la movimentazione automatica dei bighi/stanghe da pesca
    • macchine per la produzione del ghiaccio
  • Per i progetti nel caso di vendita o permuta di beni sostituiti nell’ambito del progetto, l’importo del finanziamento a carico dell’Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita o con la permuta, e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa che è pari al 35% dell’importo del progetto. Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

  • Per i progetti dove è prevista la vendita o la permuta di macchine sostituti nell’ambito del progetto l’importo ammissibile del finanziamento è calcolato operando, sulla quota a carico del inail, la decurtazione pari al 50% dell’importo preventivato per la vendita o permuta.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10%, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5%, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva di oneri previdenziali, è pari a 1.850 euro.

Si consiglia di inserire progetti di investimento minimo pari ad euro 50.000,00
Contributo a fondo perso – 65% e fino ad un massimo di 130.000 €
Non possono partecipare al progetto di cui all’Asse 1 le imprese beneficiarie della misura di incentivazione di cui all’Asse 4
PUNTEGGIO MINIMO DA RAGGIUNGERE 120 PUNTI.

1.2.Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Sono finanziabili i progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da:
a) Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA
b) Organismi di certificazione non rientranti nel caso precedente

Il valore massimo delle spese di progetto è calcolato in base ai criteri di cui alla nota tecnica riportata a pag. 10.
Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% del valore del progetto. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Asse di finanziamento 3 – Bonifica materiali contenenti amianto

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all’interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Sono finanziabili i progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da:
a) Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA
b) Organismi di certificazione non rientranti nel caso precedente

Il valore massimo delle spese di progetto è calcolato in base ai criteri di cui alla nota tecnica riportata a pag. 10.
Il contributo erogato dall’Inail sarà pari al 65% del valore del progetto. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA):

Sono ammissibili a finanziamento:

A. le spese di progetto;
B. le spese tecniche e assimilabili.

L’importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata, comprensiva degli oneri previdenziali, è pari a1.850 euro.

Spese di progetto per la bonifica di coperture:

  • Oltre alla bonifica della copertura e dell’eventuale sotto copertura in MCA, è ammissibile a finanziamento il rifacimento di copertura e sotto copertura, sono compresi inoltre l’acquisto e l’installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta.

  • Non sono finanziabili le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Per quanto riguarda l’acquisto e la posa di ancoraggi permanenti il valore limite delle spese di progetto è pari al 10% delle spese relative alla bonifica e rifacimento della copertura.

-Le spese di progetto di strutture piane riconducibili alle tipologie di intervento (rimozione di componenti edilizie come intonaci, cartoni, coibentazioni contenenti amianto in matrice friabile – rimozione piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi stucchi e mastici contenenti amianto – rimozione manufatti contenente amianto in matrice)
Le spese di progetto relativa alla bonifica di strutture piane in MCA possono essere computate in una misura di 20€ per mq da rimuovere.
Nella spesa totale rientrano anche le spese edili accessorie.

Le spese tecniche e assimilabili ammissibili sono: La redazione della perizia asservata – determinazione analitica dell’amianto – produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici – direzione e coordinamento sicurezza durante i lavori – certificazione di esecuzione o collaudo.

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (dimensioni aziendali, lavorazione svolta e bonus settori ateco) e le caratteristiche dello specifico progetto (tipologia intervento e condivisione con le parti sociali o informativa scritta al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Nel caso in cui l’impresa sia associata o collegata a una o più imprese dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate.

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono solo quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e conferimento ad impianto autorizzato.

Contributo a fondo perso – 65% fino ad un massimo di 130.000 €

Asse di finanziamento 4 – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, operanti in specifici settori Ateco 2007.

Ateco Descrizione
*comprese tutte le attività che iniziano con la codifica indicata
03* Pesca e Acquacoltura
10.41.10 Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.51.20 Produzione dei derivati del latte
10.61.10 Molitura del frumento
10.61.20 Molitura di altri cereali
13* Industrie tessili
14* Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15* Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16.10.00 Taglio e piallatura del legno
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e soffio artistico
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
31* Fabbricazione di mobili
32.12* Fabbricazione di oggetti di bigiotteria e oreficeria e articoli connessi
32.13* Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
32.2* Fabbricazione di strumenti musicali
32.3* Fabbricazione di articoli sportivi
32.4* Fabbricazione di giochi e giocattoli
32.99.1* Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza

Ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un contributo a fondo perso nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili. Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

– Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10%, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5%, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.
I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardo alle caratteristiche aziendali (dimensioni aziendali – codice ateco – bonus buone prassi) e le caratteristiche dello specifico progetto (tipologia di intervento – condivisione con le parti sociali o informativa scritta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Nel caso in cui l’impresa sia associata o collegata a una o più imprese dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate.

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i seguenti beni, che devono essere non usati e non a uso domestico:

  • macchine conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all’art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto;

    Per “rischio infortunistico” si intendono i rischi:

    • di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine
    • di ustione da contatto con parti calde delle macchine o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni
    • di ustione da assideramento
    • elettrico
  • apparecchi elettrici che ricadono nel campo di applicazione della direttiva 2014/35/CE. Per “rischio infortunistico” si intendono i rischi:

    • di taglio e/o cesoiamento, schiacciamento, urto o proiezione di materiale dovuto agli organi di lavorazione delle macchine
    • di ustione da contatto con parti calde degli apparecchi elettrici o con solidi, liquidi o gas/vapori derivanti dalle lavorazioni
    • di ustione da assideramento
    • elettrico

Le macchine e gli apparecchi elettrici da sostituire devono essere nella piena proprietà dell’impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell’anno di riferimento del presente avviso Isi e devono essere alienati esclusivamente mediante rottamazione insieme ai relativi accessori/utensili inseriti nel progetto.

Le macchine o gli apparecchi elettrici da acquistare devono essere di analogo tipo rispetto a quelli da sostituire; nel caso le macchine o gli apparecchi elettrici da acquistare possiedano ulteriori funzioni non presenti in quelli da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente
motivata.

Le macchine e gli apparecchi elettrici da acquistare possono comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nelle macchine o negli apparecchi elettrici da sostituire.

  • Macchine

    • permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i); in questo caso è comunque facoltà dell’impresa rottamare le macchine sostituite;
    • rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i).
  • Apparecchi elettrici

    • permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l’acquisto per gli apparecchi elettrici immessi sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE;
    • rottamazione per gli apparecchi elettrici immessi sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2014/35/CE.
Contributo a fondo perso – 65% per l’asse 4 fino a un massimo di 130.000 €

Asse di finanziamento 5 – Aziende agricole

Per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli è concesso un finanziamento in conto capitale, calcolato sull’importo delle spese ritenute ammissibili:

  • 65% per i soggetti destinatari del su asse 5.1 (generalità delle imprese agricole)

  • 80% per i soggetti destinatari del sub asse 5.2 (giovani agricoltori)

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’iva.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo di 5.000€ e un importo massimo di 130.000€. Non è previsto il limite minimo
di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Sono ammissibili a finanziamento:
A. le spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali;
B. le spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.

Il progetto può prevedere l’acquisto al massimo di 2 beni, non usati, componibili nel modo seguente:

  • 1 trattore agricolo o forestale e 1 macchina agricola e forestale dotata o meno di motore proprio;
  • 1 macchina agricola e forestale dotata di motore proprio e 1 macchina agricola e forestale non dotata di motore proprio;
  • 2 macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio.

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così Inail. Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione

Tabella temporale con le tempistiche relative al BANDO INAIL

Data da destinarsi per l’apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande ISI 2023. Previsto il rilascio di nuovi profili di intermediazione specifici per i quali è possibile consultare la sezione servizi online di ISI 2023.

Allegato calendario Scadenze Isi 2024
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 15 aprile 2024
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda 30 maggio 2024 ore 18:00
Pubblicazione elenchi NCD (No Click day) 16 maggio 2024
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD 30 maggio 2024
Download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico In aggiornamento
Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e Tabella temporale In aggiornamento
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori In aggiornamento
Upload della documentazione
(efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
In aggiornamento
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD) In aggiornamento
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi In aggiornamento

 Il 30 maggio sarà aggiornato il calendario scadenze.

Le attrezzature da sostituire devono essere di proprietà dell’impresa alla data del 31 dicembre 2021.

Non possono partecipare al presente bando i destinatari di provvedimento di concessione del contributo a valere sul BANDO ISI nei tre anni precedenti per uno degli Avvisi, Isi 2022 2021 e 2022.

Non sono ammessi investimenti in leasing.

I progetti NON POSSO INIZIARE prima della data di chiusura della procedura di caricamento On Line al momento in fase di definizione.

Per contatti

MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni

Ufficio Direzionale  Via Vincenzo Monti n. 47 Milano
Sede Via Forestale n. 32 – 23017 Morbegno (SO)
Tel: +39 0342-615355
Tel: +390342-671779

segreteria@mt-consulting.it
direzione@mt-consulting.it

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