Bandi PSR

11_Investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole

Published On: 3 Aprile 2024Tags:

11_PSR_SRD01 competitività delle aziende agricole in Lombardia

L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico ambientali.

Soggetti beneficiari

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

  • Imprenditore agricolo individuale

  • Società agricola di persone, di capitali o cooperativa

A – L’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica.

  • in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi
  • e/o in corrente continua

Sono comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.

B – La connessione alla rete elettrica così come da preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.

C – Le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Tipologia interventi ammissibili

Sono ammissibili, solamente se relative ai prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea con l’esclusione delle attività di selvicoltura e acquacoltura, le seguenti tipologie d’intervento: A) opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria: 4 pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente link: ProUE – PSN-PAC 2023/2027 (regione.lombardia.it)
A) Opere di miglioramento fondiario di struttura straordinaria

  1. Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea. Sono compresi i locali a servizio delle attività produttive pertinenti all’intervento proposto, solo se ricompresi in un intervento di costruzione/ristrutturazione più ampio, con un costo massimo dell’investimento ammesso pari a 25.000,00 euro, documentato da apposito computo metrico e/o evidenziato da preventivi. Si precisa che ai fini dell’ammissibilità verrà preso in considerazione il progetto complessivo proposto che dovrà essere completato dal richiedente e rendicontato a saldo;
  2. Nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento, solo se finalizzati al miglioramento delle strutture esistenti e/o al miglioramento della gestione dei reflui e/o per commisurare il volume di stoccaggio degli effluenti agli investimenti che determinano un aumento dei capi allevati;
  3. Copertura impermeabile delle strutture di stoccaggio, nuove ed esistenti, effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli e membrane), supportati da strutture portanti, e storage bag, ovvero strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento, come da specifiche presenti nell’Allegato 3. Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termini di valore economico dell’intero progetto;
  4. Costruzione di nuove serre e tunnel. Sono ammissibili a finanziamento le serre e i tunnel, la cui superficie minima coperta è di:
    ** 250 mq nel caso di serre;
    ** 750 mq nel caso di tunnel.

I suddetti limiti possono essere raggiunti tramite la realizzazione di una o più strutture e sono riferiti a ciascuna delle tipologie ammissibili; quindi, non possono essere raggiunti cumulando la superficie destinata a serre e la superficie destinata a tunnel.
Gli interventi sono ammissibili solo in presenza di titolo abilitativo, ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal Comune;

B) impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti, soltanto con contestuale realizzazione del relativo impianto irriguo e antigrandine; dall’obbligo di realizzazione dell’impianto antigrandine sono esentati gli impianti di frutta a guscio.

Gli interventi di impianto e/o reimpianto consistono nell’acquisto di:

  • piante, a esclusione delle spese di messa a dimora;

  • pali e fili di sostegno;

  • dispositivi per la protezione delle piante da animali selvatici (shelter, autoavvolgenti, protettori, reticelle in metallo);

  • impianto di irrigazione;

  • impianto antibrina;

  • impianto antigrandine;

  • reti antinsetto.

In caso di reimpianto (impianto su una superficie della stessa specie) l’acquisto di piante è ammissibile solo se finalizzato ad un miglioramento varietale rispetto all’impianto estirpato. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di impianto e/o reimpianto realizzati su una superficie minima pari a 5.000 mq.

C) adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti. I requisiti di livello superiore a quelli definiti dalle norme vigenti, relativi alle caratteristiche degli interventi proposti, devono essere attestati da idonea documentazione tecnica e da dichiarazione rilasciata da tecnici abilitati ove richiesto; la documentazione e la dichiarazione predette devono essere allegate alla domanda iniziale.

Gli interventi comprendono anche la rimozione e la sostituzione dell’amianto, ma è escluso lo smaltimento di quest’ultimo. La rimozione dell’amianto e la conservazione dello stesso in azienda, anche se incapsulato, non è ammissibile. Il materiale rimosso deve essere obbligatoriamente smaltito nei siti autorizzati entro il termine previsto per la conclusione degli interventi finanziati.

La rimozione e la sostituzione dell’amianto sono ammissibili solo se effettuate nell’ambito di interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali. In caso di intervento che prevede anche la rimozione e sostituzione dell’amianto, alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione riportante l’indice di degrado (ID) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui al decreto della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia n. 13237, del 18/11/2008. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi con un indice di degrado (ID) inferiore o uguale a 44;

D) acquisto di impianti e acquisto di dotazioni fisse, ossia installate in modo permanente, per la:

1. Produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti aziendali;

2. Trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali a condizione che almeno il 60% della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale. Per le cooperative, i prodotti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. La materia prima e il prodotto finale devono essere compresi nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea;

3. Movimentazione, trattamento e valorizzazione degli effluenti di allevamento, a condizione che vi sia il rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:

  • almeno il 51% dell’effluente, anche a seguito di eventuale trattamento, sia distribuito su terreni disponibili a qualsiasi titolo per l’utilizzazione agronomica da parte dell’impresa o società richiedente l’aiuto, compresi i terreni oggetto di convenzione di utilizzazione agronomica;

  • gli effluenti di allevamento trattati siano per almeno il 51% di provenienza dell’impresa o della società richiedente. Sono compresi anche gli effluenti di allevamento originati da contratti di conferimento, riportati nella “Comunicazione per l’utilizzazione agronomica dell’effluente di allevamento” (Comunicazione nitrati) di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i.; per le cooperative, gli effluenti conferiti dai soci sono considerati di provenienza aziendale. Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termini di valore economico dell’intero progetto.

    Tra gli interventi ammissibili sono compresi quelli indicati al paragrafo 7.1 del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE, approvato con le citate Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/2893 del 02 marzo 2020 e s.m.i. e n. XI/3001 del 30 marzo 2020 e s.m.i., ad eccezione degli impianti di “nitrificazione e denitrificazione”, di “fitodepurazione” e delle nuove tecnologie non ancora validate dalla Regione Lombardia al momento della presentazione della domanda di contributo;

4. riduzione dei consumi energetici o miglioramento dell’efficienza energetica, tramite l’installazione di sistemi e/o dispositivi finalizzati a tale scopo;

E) acquisto di nuove macchine e attrezzature, limitatamente a quanto riportato negli Allegati 1 e 2 delle presenti disposizioni attuative. Si precisa che la spesa ammessa complessiva massima è pari a 300.000,00 euro;

F) realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture, ad esempio acquisto di reti antinsetto e reti antigrandine per le colture arboree;

G) acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche relative agli investimenti di cui alle lettere precedenti e spese di certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001, EMAS, GlobalGap;

H) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili a esclusivo utilizzo aziendale (impianti fotovoltaici, incluso sistema di accumulo, se richiesto, solare termico e caldaie a biomassa con sistema antiparticolato minore di 10 milligrammi/m3 ), installati su/in fabbricati rurali produttivi afferenti all’impresa. Tale intervento non deve risultare l’investimento prevalente in termine di valore economico dell’intero progetto.

L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite:

  • per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla rete emesso dal gestore della rete e una relazione da parte di un tecnico abilitato con l’indicazione che la produzione di energia sia compresa tra il 20% e il 100% del fabbisogno aziendale, ottenuto dalla media dei consumi dei 3 anni precedenti, desunti dalle forniture o di una stima dei consumi in caso di nuove aziende, nuovi centri aziendali o ampliamento del centro aziendale esistente. Si precisa che la spesa ammessa complessiva massima è pari a 150.000,00 euro;

  • per impianto solare termico e caldaie a biomassa: una relazione da parte del tecnico che fornisce l’impianto indicante il fabbisogno aziendale.

Le spese per progettazione e direzione lavori comprendono:

a) progettazione e consulenza tecnico-finanziaria degli interventi proposti;
b) direzione dei lavori e gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza;
c) costi di certificazione energetica; Non sono comprese le spese per progettazione e direzione lavori per: a) acquisto di impianti mobili e semimobili, macchine e attrezzature; b) Iva e altre imposte o tasse.

Caratteristiche dell’agevolazione

Un contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, del 40%, 50%, oppure 60%, in relazione al tipo e all’ubicazione dell’impresa o della società agricola condotta dal beneficiario.

Soglia minima di spesa e massimali di spesa.

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 25.000,00 per le Aziende di montagna e a € 50.000,00 per le Aziende non di montagna. Per ogni beneficiario, il massimale di spesa ammissibile a contributo in applicazione al presente Intervento è pari a € 3.000.000,00 per domanda.

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell’ammissibilità all’agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d’ufficio all’abbattimento dell’importo ammissibile all’agevolazione.

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Data di avvio degli interventi

Gli interventi devono essere:

– cantierabili alla data di presentazione/protocollazione della domanda di aiuto; – iniziati e sostenuti dopo la data di presentazione della domanda di aiuto.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell’atto di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto. In tal caso l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata. Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire (PdC), la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:
dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l’obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 17 , tramite l’applicativo web GE.CA. all’indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare di inizio cantiere – elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs. suddetto – all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), alla Direzione Territoriale del Lavoro e al Comune territorialmente competente;
2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa al permesso di costruire articolo 23 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – articolo 7 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): 30 giorni dalla presentazione della SCIA stessa.
3) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6 d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160): la data di presentazione della SCIA stessa all’Amministrazione competente. Ai fini del presente bando, si precisa che sarà considerata come data di inizio lavori esclusivamente quella di presentazione della SCIA all’Amministrazione competente e non quella indicata sul “Modulo unico titolare”, punto b), approvato con d.d.s. 12 maggio 2021, n. 6326.
4) per la realizzazione degli interventi che non necessitano di titolo abilitativo e per l’acquisto degli impianti e delle dotazioni, la data della prima fatturazione o, se antecedente, quella del documento di trasporto presso il richiedente.

Presentazione della proposta di progetto

Procedura valutativa a graduatoria.

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I richiedenti possono presentare domanda esclusivamente per via telematica.

Per contatti

MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni

Ufficio Direzionale  Via Vincenzo Monti n. 47 Milano
Sede Via Forestale n. 32 – 23017 Morbegno (SO)
Tel: +39 0342-615355
Tel: +390342-671779

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