100.22 – Bando “Staff House”: contributi per alloggi destinati ai lavoratori
100.22 – Bando “Staff House”: contributi per alloggi destinati ai lavoratori
È stato pubblicato il nuovo Bando Staff House, un’iniziativa volta a sostenere la realizzazione e la riqualificazione di alloggi destinati ai lavoratori, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da forte vocazione turistica e carenza di soluzioni abitative per il personale.
Il bando si rivolge a imprese, enti e soggetti pubblici e privati interessati a investire nella creazione di strutture abitative temporanee per dipendenti e collaboratori, con l’obiettivo di favorire l’attrattività dei territori e rispondere al crescente fabbisogno di manodopera.
Obiettivi
Incentivare la disponibilità di alloggi per lavoratori stagionali e non Sostenere il tessuto economico locale. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.
Soggetti beneficiari
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni nell’ambito della procedura disciplinata dal presente provvedimento i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto che dispongano della/e unità immobiliare/i oggetto del progetto di investimento, anche tramite un contratto di locazione avente durata idonea allo svolgimento del medesimo progetto e con espresso consenso del proprietario all’esecuzione delle opere, i quali risultino, altresì, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.
Ai fini di cui al precedente comma 1, sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, abbiano attivato, nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della predetta domanda, almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.
Sono altresì ammesse le imprese proponenti inattive in possesso dei codici ATECO di cui al predetto articolo 3, comma 1, del decreto, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e comunque prima della concessione delle agevolazioni. Ai fini della verifica del predetto requisito
Progetti ammissibili
Le attività di ristrutturazione devono interessare:
a) interessare una o più unità immobiliari, purché i relativi alloggi siano asserviti ad una o più unità locali dell’impresa proponente. I progetti che prevedono interventi su più unità immobiliari devono risultare unitari e organici e riguardare unità immobiliari localizzate esclusivamente nelle zone a o nelle zone c ovvero nelle zone non assistite;
b) prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al netto dell’IVA;
c) garantire la disponibilità di almeno 10 (dieci) posti letto che devono essere assegnati ai lavoratori impiegati;
d) comportare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto del progetto di investimento, un miglioramento della prestazione energetica misurata in energia primaria almeno pari a quanto previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER e indicato all’articolo 8, comma 2, lettera a) del presente provvedimento;
e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile lo stesso progetto di investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. A tal fine, si specifica che i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
f) essere conclusi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione del contributo in conto capitale;
g) prevedere l’iscrizione nel Registro delle imprese della/e unità immobiliare/i oggetto dell’investimento, conformemente alla configurazione della stessa unità, ferma restando la motivazione della non necessarietà dell’iscrizione;
h) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell’Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio DNSH.
Dettaglio interventi
Spese per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti come elencate all’articolo 4, comma 5, lettera a) del decreto: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di una o più unità immobiliari destinate ad ospitare i lavoratori impiegati. Nell’ambito di ciascuna domanda, gli interventi, come previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER, devono comportare un miglioramento della prestazione energetica di ciascuna unità immobiliare misurata in energia primaria di almeno:
i. il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
ii. il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l’installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva, fermo restando il rispetto della condizione di cui al paragrafo 6 del richiamato articolo 38-bis del Regolamento GBER;
iii. il 10% rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di recepimento della direttiva, nel caso di edifici nuovi.
Spese ammissibili
Spese per riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti come elencate all’articolo 4, comma 5, lettera a) del decreto: spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di una o più unità immobiliari destinate ad ospitare i lavoratori impiegati. Nell’ambito di ciascuna domanda, gli interventi, come previsto dall’articolo 38-bis del Regolamento GBER, devono comportare un miglioramento della prestazione energetica di ciascuna unità immobiliare misurata in energia primaria di almeno:
i. il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
ii. il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l’installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva, fermo restando il rispetto della condizione di cui al paragrafo 6 del richiamato articolo 38-bis del Regolamento GBER;
iii. il 10% rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di recepimento della direttiva, nel caso di edifici nuovi.
Tempistiche
È in fase di pubblicazione il decreto di apertura dello sportello per la richiesta degli incentivi.
Per contatti
MT CONSULTING Sas di Dott.sa Miriam Tirinzoni
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